Cerca
Close this search box.
Ordine degli Avvocati di Alessandria

Organismo di mediazione

L’organismo di mediazione si occupa della risoluzione di controversie, relative a diritti disponibili, in alternativa al processo civile.

 

Il sistema di mediazione, tutto quello che c’è da sapere

 

Il sistema di mediazione è stato introdotto con il d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28 e si pone l’obiettivo di risolvere controversie di tipo civilistico.

 

Non può essere utilizzato, dunque, per le liti aventi ad oggetto situazioni giuridiche o materie devolute alla giurisdizione amministrativa, o alle altre giurisdizioni speciali.

 

A seguito delle modifiche introdotte all’istituto della mediazione dal decreto legge n. 69/2013, convertito con modifiche nella legge n. 98/2013, a partire dal 21 settembre 2013 la mediazione è tornata ad essere obbligatoria per alcuni tipi di controversie civili e commerciali.

 

Il ruolo del mediatore

L’attività di mediazione è svolta da un mediatore (detto anche terzo imparziale) che assiste due o più soggetti

  • nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia 
  • nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia stessa

 

Validità e finalità

La mediazione ha una durata di legge pari a tre mesi e si differenzia dall’arbitrato perché il mediatore non prende decisioni vincolanti. Egli assiste le parti nella ricerca di un accordo conciliativo.

 

Dove viene svolta

La mediazione si svolge presso Organismi, pubblici e privati, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia.

 

Le fasi della mediazione

 

Avvio della mediazione

  • La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede dell’organismo. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza.


La domanda deve contenere:

  • il nome dell’Organismo di mediazione e l’indicazione della sede principale ovvero di quella tra le sedi operative prescelta dalla parte istante per lo svolgimento della procedura di mediazione;
  • nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni nonché generalità e indirizzo e-mail e pec dell’avvocato a cui è stato conferito incarico di assistenza per la fase di mediazione;
  • l’oggetto della lite;
  • le ragioni della pretesa;
  • il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero qualora vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Consiglio Direttivo, ex art. 11 dello Statuto, decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;
  • la sussistenza di eventuali termini di decadenza e/o di prescrizione.
  • L’organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.
  • La Mediazione si svolgerà nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia.

Nomina del mediatore

  • Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. (Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di  condotta per mediatori)

Incontro Preliminare

  • Durante l’incontro preliminare il mediatore chiarisce alle parti la funzione e la modalità di svolgimento della mediazione e sempre nel primo incontro invita le parti e i rispettivi avvocati, laddove presenti, ad esprimersi sulle possibilità di iniziare la procedura di mediazione e in caso positivo procede con lo 

Svolgimento dell’attività di mediazione

  • Nel caso in cui la proposta di conciliazione sia formulata, essa viene inoltrata per il tramite della Segreteria amministrativa agli avvocati delle parti, che hanno sette giorni di tempo per comunicare al mediatore e alla Segreteria amministrativa per iscritto la loro accettazione. In mancanza di risposta nel predetto termine la proposta di intende rifiutata. 

 

Nota: Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate.

 

Conclusione della mediazione

  • Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.
  • Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell’accordo.

 

Normative di riferimento: