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Il patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa.
I cittadini non abbienti (in possesso di determinati requisiti di reddito minimo) possono usufruire dell’istituto del gratuito patrocinio per essere rappresentati in giudizio (sia per agire che per difendersi), e dunque di poter nominare e farsi assistere da un avvocato, a spese dello Stato, senza farsi carico delle spese processuali.
Il Patrocinio a spese dello Stato è consentito per la sola difesa processuale, non è autorizzato per l’assistenza extragiudiziale (es. consulenze e attività legali prima del giudizio).
| Box di approfondimento
La norma di riferimento per l’istituto del gratuito patrocinio è l’art. 24 c.3 della Costituzione. Essa stabilisce il diritto di soggetti economicamente deboli alla difesa tecnica nel processo da parte di un esperto. Tale diritto è previsto anche nella Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo (CEDU) che all’art. 6 c. 3 lett. C, dispone che «ogni accusato ha diritto difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia». |
È possibile fare ricorso al patrocinio a spese dello Stato nei:
| Nei giudizi civili e amministrativi la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.
Se tuttavia perde la causa, l’assistito non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione o per pagare le spese all’altra parte risultata vittoriosa. Infatti, gli oneri e le spese coperte dal beneficio del gratuito patrocinio sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa, spese che vengono anticipate dallo Stato. Il beneficio di ammissione al gratuito patrocinio in ambito civile è escluso:
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| Nei giudizi penali l’ammissione al patrocinio a spese dello stato può essere richiesta in ogni stato e grado del processo.
È tuttavia necessario presentare in modo autonomo la richiesta di ammissione. Il beneficio di ammissione al gratuito patrocinio in ambito penale è escluso:
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L’ammissione al gratuito patrocinio è subordinata alla propria condizione reddituale.
Possono pertanto essere ammessi all’istituto coloro che sono titolari di un reddito annuo imponibile – stando all’ultima dichiarazione dei redditi – non superiore a euro 12.838,01
Se l’interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
I limiti di reddito sono stabiliti dal legislatore e vengono adeguati ogni due anni in base all’indice ISTAT utilizzato per le rivalutazioni monetarie; l’adeguamento è stabilito generalmente con apposito decreto legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
La domanda di ammissione può essere sottoscritta esclusivamente e personalmente dall’interessato a pena di inammissibilità. Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.
La domanda dovrà essere depositata dall’Avvocato tramite portale Sfera previa autenticazione della firma di chi la sottoscrive
» nei giudizi civili:
presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:
» nei giudizi penali:
o direttamente dalla parte in udienza o presso l’Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo, e quindi la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si presenta:
» nel giudizio amministrativo:
la domanda va presentata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
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