Elenco dei mediatori

L’Organismo di Mediazione si avvale, per svolgere le proprie funzioni, di un elenco di mediatori composto da almeno cinque avvocati.

L’organismo, al fine di una più idonea ripartizione delle assegnazioni degli incarichi ai singoli mediatori iscritti nei propri elenchi provvederà, se del caso, a formare separati elenchi suddivisi secondo specifiche materie.

Il Consiglio Direttivo deve, comunque, provvedere nel mese di gennaio di ogni anno all’aggiornamento dell’elenco dei mediatori. L’elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente.

 

Requisiti e obblighi del Mediatore

Al momento dell’iscrizione nell’elenco dei mediatori, il mediatore indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione.

Per ogni mediatore sono annotate le specializzazioni riconosciute dalla legge, dai decreti ministeriali in materia o, in difetto, da disposizioni del Consiglio Nazionale Forense, nonché la conoscenza delle lingue straniere.

Il mediatore deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal Regolamento (Art. 4 e Art. 5 del regolamento). Deve altresì rispettare tutti i doveri prescritti nel Regolamento e mantenere i requisiti di onorabilità fissati dal D.M. n.180/2010.

Il mediatore è tenuto all’obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della propria opera.

 

Segue l’elenco dei mediatori in regola con la formazione obbligatoria.

Elenco dei Mediatori