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Ordine degli Avvocati di Alessandria

Il Consiglio

II Consiglio dell’Ordine è un ente pubblico non economico a carattere associativo che esercita i poteri e le funzioni previste dalla legge professionale forense (legge 247/2012) per:

  • garantire l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati
  • tutelare la libertà dei difensori
  • tutelare gli interessi pubblici

 

connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

Il Consiglio è dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria ed è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti. Esso determina la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed è soggetto esclusivamente alla vigilanza del CNF e del Ministro della giustizia.

Le funzioni, i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine sono disciplinati dall’art. 29 della L. 247/2012.

 

Le funzioni del Consiglio

Il Consiglio:

  • provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
  • approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;
  • sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
  • organizza e promuove l’organizzazione di eventi formativi ai fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
  • organizza e promuove l’organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, l’organizzazione di corsi per l’acquisizione del titolo di specialista, d’intesa con le associazioni specialistiche di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s);
  • vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall’articolo 50;
  • esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale;
    tutela l’indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
  • svolge i compiti indicati nell’articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati;
  • dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
  • nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
  • può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;
  • interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell’esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l’apposizione della prescritta formula;
  • può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;
  • può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;
    garantisce l’attuazione, nella professione forense, dell’articolo 51 della Costituzione;
  • svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;
  • vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell’ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.