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Ordine degli Avvocati di Alessandria

Decisione della Cassazione in merito alla depenalizzazione della colpa medica lieve, a seguito del Decreto Balduzzi

Data pubblicazione:

Avv. Succio R. - Avv. Capriata M.A.

L’articolo 3 del Dl 158/2012, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, con decorrenza dal 11 novembre 2012, prevede che: “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del Cc. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
Secondo il Giudice di Legittimità “si è affermato il principio che la nuova normativa ha parzialmente decriminalizzato le fattispecie colpose in questione”, e dunque scatta, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del Cp, l’applicazione della norma più favorevole; pertanto “l’innovazione esclude la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve, che si collochino all’interno dell’area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica”.

Giurisprudenza