Eliminato il contributo unificato per le istanze 492 bis c.p,c, a partire del 26.11.2024

Trasmettiamo il comunicato dell’Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa.
Il D.Lgs 31.10.2024, n. 164, in vigore dal 26.11.2024, ha modificato l’art. 13, comma 1 quinquies, del DPR 30.5.2002, n.115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), eliminando il contributo unificato di € 43 per le istanze ex art. 492 bis cpc, eccetto il caso di cui il creditore presenti l’istanza ex art. 492 bis, comma 2,  “Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare

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