L’art. 1 comma 860 della legge 29.12.22 n.197 ha introdotto le modifiche, richieste dal Consiglio Nazionale Forense e da Cassa forense, all’art.1 comma 778 della legge 28.12.2015, n. 208, rendendo finalmente possibile compensare i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa forense a titolo di oneri previdenziali.
Ogni informazione è reperibile sul sito della Cassa al link