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Ordine degli Avvocati di Alessandria

CASSA FORENSE – Informativa

CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO PER L’ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Con nota del 18 ottobre 2021, rispondendo alle richieste di chiarimento dell’AdEPP, l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito indicazioni specifiche su tre aspetti inerenti l’applicazione dell’esonero parziale dei contributi previdenziali (D.M. 82/2021)

l’esonero deve essere concesso unicamente per i mesi privi di altra copertura previdenziale.
Per chi è iscritto oltre che a Cassa, alle gestioni INPS o ad altre Casse, l’importo spettante dovrà essere riproporzionato in ragione dei mesi di iscrizione non coincidenti.
per chi ha iniziato l’attività nel corso del 2019 e conseguentemente, per lo stesso anno, ha svolto l’attività per un periodo inferiore a 12 mesi; la verifica del calo di fatturato dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019, dovrà avvenire sulla base dell’importo medio mensile relativo ai soli mesi di attività delle due annualità.
il contributo di maternità, considerata la sua natura obbligatoria e la mancanza di una espressa esclusione normativa, rientra tra i contributi oggetto di possibile esonero. Questa indicazione è stata espressa a rettifica della precedente nota  del 29 luglio u.s., per garantire uniformità di trattamento fra i professionisti, come auspicato dall’AdEPP.

Con l’occasione, il Ministero ha comunicato che il termine del 31 ottobre 2021, fissato sia per l’inoltro dell’istanza di esonero parziale che per i versamenti da effettuare ai fini della regolarità contributiva, deve intendersi prorogato al 2 novembre, primo giorno utile non festivo.

Roma, 21 ottobre 2021

Il Direttore Generale
Dott. Michele Proietti

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