Home | Area Avvocati | Patrocinio a spese dello Stato
Esercitare l’istituzione del gratuito patrocinio significa mettere la propria professionalità ed esperienza al servizio di tutti quei soggetti economicamente deboli che si trovano a dover affrontare un processo.
L’iscrizione agli elenchi è obbligatoria per gli avvocati che vogliono prestare attività professionale all’interno della sfera di interesse del patrocinio a spese dello Stato.
L’elenco pubblico degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato è rinnovato ogni anno, entro il 31 gennaio. L’elenco è istituito presso i consigli dell’Ordine di ogni distretto di corte di appello.
Gli avvocati interessati all’iscrizione devono presentare domanda presso il consiglio locale dell’Ordine degli avvocati di appartenenza entro il termine del 31 gennaio.
L’avvocato interessato all’iscrizione nell’elenco di riferimento per il gratuito patrocinio (dunque distinto per materia) dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
In alternativa alla prova di aver maturato i requisiti di attitudine ed esperienza professionale, l’avvocato può dimostrare di:
Requisito imprescindibile all’iscrizione agli elenchi è non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda.
Nota: La domanda di iscrizione va presentata una sola volta. Pertanto l’avvocato che sia già iscritto in un determinato elenco, e che non intende cancellarvisi, non deve presentare alcuna domanda.
1. L’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
2. L’inserimento nell’elenco è deliberato dal consiglio dell’ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
3. L’inserimento nell’elenco è revocato in qualsiasi momento se interviene una sanzione disciplinare.
4. L’elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna Provincia.
1. L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, e previo parere del consiglio dell’ordine, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
2. Nel caso in cui il difensore nominato dall’interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico
ministero.
PEC: ord.alessandria@cert.legalmail.it
Email Segreteria: segreteria@ordineavvocatialessandria.it
Email Formazione: formazione@ordineavvocatialessandria.it
C.F. 80051250068
Codice IPA: CODA_006
IBAN Ordine Avvocati: IT37B0503410400000000076278
IBAN Organismo Mediazione: IT45G0503410400000000061265
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