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Ordine degli Avvocati di Alessandria

Patrocinio a spese dello Stato

Esercitare l’istituzione del gratuito patrocinio significa mettere la propria professionalità ed esperienza al servizio di tutti quei soggetti economicamente deboli che si trovano a dover affrontare un processo.

 

Iscrizione agli elenchi degli avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato

L’iscrizione agli elenchi è obbligatoria per gli avvocati che vogliono prestare attività professionale all’interno della sfera di interesse del patrocinio a spese dello Stato.

L’elenco pubblico degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato è rinnovato ogni anno, entro il 31 gennaio. L’elenco è istituito presso i consigli dell’Ordine di ogni distretto di corte di appello.

Gli avvocati interessati all’iscrizione devono presentare domanda presso il consiglio locale dell’Ordine degli avvocati di appartenenza entro il termine del 31 gennaio.

Cosa indicare nella domanda di iscrizione

L’avvocato interessato all’iscrizione nell’elenco di riferimento per il gratuito patrocinio (dunque distinto per materia) dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

  • in quale ambito essere inserito: albi civile, penale, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione;
  • la data di iscrizione all’Albo degli Avvocati, in modo che possa essere verificata l’anzianità minima di iscrizione non inferiore a due anni;
  • di avere i requisiti dell’attitudine e dell’esperienza professionale e specifica previsti dall’art. 81 del D.P.R. 115/2002 (approfondisci qui l’Art. 81).

Requisiti per l’iscrizione negli elenchi del patrocinio a spese dello Stato

In alternativa alla prova di aver maturato i requisiti di attitudine ed esperienza professionale, l’avvocato può dimostrare di:

  • aver patrocinato negli ultimi due anni un numero minimo di procedimenti, a seconda dell’Albo in cui richiede l’iscrizione (esempi » civile: minimo 10 procedimenti – penale: minimo 10 processi – amministrativo: minimo 5 procedimenti – tributario: minimo 5 procedimenti – volontaria giurisdizione: minimo 5 procedimenti);
  • aver partecipato ad eventi formativi nel biennio con maturazione di corrispettivi crediti per materia di oggetto.

Requisito imprescindibile all’iscrizione agli elenchi è non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda.

Nota: La domanda di iscrizione va presentata una sola volta. Pertanto l’avvocato che sia già iscritto in un determinato elenco, e che non intende cancellarvisi, non deve presentare alcuna domanda.

 


 

Normativa di riferimento: Decreto del Presidente della Repubblica 115/2002

Estratti del decreto

 

ART 81 – DPR 115/2002 – Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato

1. L’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

2. L’inserimento nell’elenco è deliberato dal consiglio dell’ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

  • attitudini ed esperienza professionale (distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili e tributari);
  • assenza di sanzioni disciplinari (ossia valutazione della correttezza deontologica);
  • anzianità professionale non inferiore a due anni.

3. L’inserimento nell’elenco è revocato in qualsiasi momento se interviene una sanzione disciplinare.

4. L’elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna Provincia.

ART. 82 – DPR 115/2002 – Onorario e spese del difensore

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, e previo parere del consiglio dell’ordine, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

2. Nel caso in cui il difensore nominato dall’interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico
ministero.

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