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Ordine degli Avvocati di Alessandria

D.L. 1.3.2022 n. 17 (art.33: Incompatibilità addetti all’Ufficio del Processo)

Pubblichiamo il testo del D.L. 1 marzo 2022 n. 17, che, all’art. 33, comma 2, lett. a), ha inserito all’articolo 11, comma 2 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  il seguente: « 2 -bis . L’assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica. L’avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell’assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell’ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell’ufficio per il processo.».
Richiamiamo altresì il comunicato della Cassa Forense pubblicato su questo sito il 24.2.2022

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