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Avv. Marco Conti
"L'uso di espressioni di valenza denigratoria e lesiva della reputazione del profilo professionale dell'ex datore di lavoro pubblicate sulla bacheca del proprio profilo Facebook integra sicuramente gli estremi della diffamazione, alla luce del carattere pubblico del contesto in cui quelle espressioni sono manifestate, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione tra i partecipanti alla rete del social network.
Più esattamente tale comportamento va qualificato come delitto di diffamazione aggravato dall'avere arrecato l'offesa con un mezzo di pubblicità (fattispecie considerata al terzo comma dell'art. 595 c.p. e equiparata, sotto il profilo sanzionatorio, alla diffamazione commessa con il mezzo stampa), poiché la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l'agente meritevole di un più severo trattamento penale".
Tribunale Livorno, ufficio GIP, sentenza 31.12.2012 n° 38912
"L'omesso espletamento da parte del P.M. di alcune indagini od acquisizione di documenti (peraltro nella specie neppure sollecitati dall'interessato), non può in alcun modo integrare un vizio deducibile ed apprezzabile in sede di legittimità, tenuto conto che il mancato svolgimento del P.M. di attività d'indagine a favore dell'indagato (art. 358 cod. proc. pen.) non ha rilievo processuale alcuno e non determina alcuna nullità, considerata inoltre la risolutiva circostanza che l'inazione della pubblica accusa può essere sopperita dallo svolgimento delle attività di investigazione difensiva previste dagli artt. 391 bis e segg. cod. proc. pen.."
Cassazione penale, sezione sesta, sentenza del 14.12.2012, n. 48444
"Il tema della patologica diversità tra dispositivo e motivazione deve risolversi in termini volta a volta diversi, congrui alle variabili sistematiche possibili (motivazione contestuale, sentenza camerale deliberata senza lettura preliminare del dispositivo, dispositivo letto e pubblicato in udienza con successiva redazione della motivazione) e comunque con attenzione alla peculiarità del caso concreto, per verificare l'effettivo contenuto della deliberazione come in ogni caso cristallizzatasi nel momento della sua prima "esternazione"".
Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 13.12.2012, n. 48292
Alleghiamo il testo del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2025, n. 40, che definisce
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